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Delibera dell’Unione Camere Penali circa i processi per abuso sessuale di minori

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mani.jpg  In anteprima invio, la delibera dell’Unione Camere Penali Italiane, una presa di posizione che ritengo più che giustificata dalla situazione attuale di degrado giuridico e scientifico che caratterizza i processi per abuso sessuale di minore. 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera dell’11 marzo 2009

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

premesso

-che fatti di cronaca anche recenti hanno concentrato l’attenzione della stampa, della pubblica opinione e di studiosi del diritto su procedimenti penali che concernono casi di abusi e molestie sessuali su minori e sulle correlative modalità di acquisizione della prova e di conduzione delle indagini;
-che l’esperienza giudiziaria, stigmatizzata in qualche caso anche dalla Corte di Cassazione, ha dimostrato come la conduzione delle indagini in questi processi sia frequentemente improntata ad improvvisazione o, peggio, a metodi inquisitori che, se inaccettabili nell’ambito di tutti i procedimenti giudiziari, sono ancor più gravi nei processi di questo genere nei quali, come è noto (anche da indagini statistiche), intervengono con una certa frequenza episodi di false accuse da parte dei minori;
-che queste ultime –originarie od etero indotte- si manifestano tramite condizionamenti o manipolazioni sulle dichiarazioni dei bambini; condizionamenti spesso involontari, ma sempre estremamente gravi, da parte di familiari, o psicologi inesperti o addirittura da parte degli inquirenti. Tali situazioni determinano conseguenze spesso irreversibili poiché, come insegna la comunità scientifica, una volta che il minore sia acquiescente a prospettazioni etero indotte, è pronto a reiterare all’infinito la versione dei fatti appresa ab externo;
-che tale situazione si fonda spesso sia sulla non riconosciuta necessità di rispettare, specie nella fase iniziale delle indagini, canoni scientifici, linee guida e protocolli elaborati in sede nazionale e internazionale da qualificati esponenti e studiosi dei settori del diritto, della psicologia giuridica e della psichiatria, sia sulla opzione ideologica, sommamente criticabile, secondo cui l’unico parametro da rispettare sarebbe quello di evitare un trauma psicologico alla vittime, vere o presunte, delle molestie, sacrificando integralmente il diritto di difesa degli indagati e degli imputati. E ciò, sulla base dell’apodittico presupposto, magari implicito ma spesso evidente nella conduzione delle inchieste, che tale bilanciamento dei due valori (quello della tutela dell’equilibrio psicologico del minore e quello della tutela delle garanzie nella acquisizione della prova) non possa avvenire, grazie ad un corretto modo di procedere, salvaguardando entrambi i valori;
-che, viceversa, la predetta opzione ha determinato e determina comportamenti investigativi e prese di posizione pubbliche manifestamente in contrasto con gli insegnamenti scientifici di studiosi eminenti, quasi a ribadire anche all’esterno il disinteresse assoluto per il diritto di difesa. Così, accade che molti magistrati affidino incarichi peritali a psicologi privi dei necessari requisiti di capacità ed esperienza; che esponenti dei “pool” investigativi sugli abusi esprimano pubblicamente posizioni circa la non necessità di videoregistrare le audizioni dei minori fin dalle prime fasi del procedimento; che i minori siano ancor oggi interrogati da personale di polizia completamente impreparato, talvolta alla presenza di non meglio qualificabili “esperti”, prescelti spesso casualmente sulla base di “reperibilità” da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Accade, ancora, che addirittura l’Ordine degli Psicologi del Lazio (che non ha neppure istituito, tra le aree tematiche interne di riflessione, un’area riservata alla psicologia giuridica) renda pubblico un documento in base al quale “la videoregistrazione delle dichiarazioni del minore sarebbe attivabile solo in caso di consenso del minore stesso” (!), documento che viene recepito da esponenti della più grande Procura della Repubblica nazionale assumendo che “nessuna norma impone la videoregistrazione dei colloqui dei minori”;
-che tali situazioni richiedono che l’avvocatura penale assuma una pubblica posizione su questi temi

Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali


rileva

- i principi del giusto processo (contraddittorio nella formazione della prova; necessità della videoregistrazione integrale delle dichiarazioni del minore fin dalle fasi iniziali dell’indagine; esclusione di prassi degenerative del giudice nella direzione dell’esame e del controesame del minore) devono essere rispettati in tutti i processi, quale che sia l’imputazione. Nei processi per abuso su minori deve certamente tenersi conto della necessità di non sottoporre il minore ad inutili traumi e sofferenze, ma è altrettanto indispensabile – come ricordato dalla Carta di Noto e dalla Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo- che non sia pregiudicato il diritto dell’accusato ad un processo equo ed imparziale;

-che la parte più attenta e sensibile della giurisprudenza ha posto particolare attenzione a tali situazioni, segnalando la necessità di fare capo a linee guida ed a protocolli riconosciuti, anche in tema di videoregistrazione dei colloqui, come la carta di Noto;

-che, pertanto, in presenza di prassi devianti ed interpretazioni scientificamente non corrette circa le modalità di ascolto dei minori, sono necessari una pubblica riflessione ed una iniziativa dirette a sollecitare una maggior attenzione sui temi in premessa indicati, nonché un intervento anche normativo per scongiurare le gravi distorsioni che si manifestano in tali processi, ed in particolare:

-il recepimento di protocolli metodologici quali la “Carta di Noto”;
-la creazione di elenchi di psicologi che abbiano seguito appositi corsi di specializzazione, a cui possa farsi riferimento in sede giudiziaria;
-l’intervento su alcune disposizioni del codice di rito penale per assicurare i canoni del giusto processo anche nei procedimenti penali in cui la persona offesa dal reato sia un minore.

dispone

-di promuovere quanto prima un convegno nazionale su questi temi e un’opportuna analisi delle disposizioni di legge, in collaborazione con la Società di Psicologia Giuridica (S.P.G) che da anni è impegnata su questi temi;

-che il presente documento sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti e componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato; ai Responsabili giustizia dei partiti, alle camere penali territoriali, agli Ordini degli Psicologi nazionale e locali, agli Ordini dei Medici nazionale e locali.

Roma, 11 marzo 2009

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente                                                       Il Segretario
Avv. Prof. Oreste Dominioni                             Avv. Lodovica Giorgi

 

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